Articolo 1 - Costituzione Sede
È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 199/2021, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, la Fondazione Ente del Terzo Settore denominata
"Fondazione Flander Italia E.T.S.", con sede legale in Bergamo. La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presen te Statuto.
La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi
collegate, nonché dal D.Lgs. 117/2017. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 199/21 e
dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel, le attività della Fondazione saranno svolte all'interno del
territorio nazionale. L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, ne gli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 2 - Scopi
La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti di cui al presente Statuto e del D.Lgs. 117/2017.
Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e in particolare svolgerà la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo,
ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni
di autoconsumo diffuso nella forma di
comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. 162/2019 e gli
artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, e di svolgere tutte le attività da
queste consentite. L'oggetto sociale prevalente della Comunità è quello di fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree
locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri
all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, del D.Lgs. n. 199/2021
nonché delle relative disposizioni attuative, tra cui il D.M MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024. L'eventuale importo della
tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023,
n. 414 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD 22/2024) (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese eutilizzato per finalità sociali
aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
- produrre, consumare, immagazzinare, condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi
compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023,
n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti
terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della
Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposi zioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla
Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica
di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti.
A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e
rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del
dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica,
nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino
in condizioni di povertà energetica;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali
in cui opera la Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La Fondazione è autonoma e la partecipazione ad essa è aperta e volontaria, a
condizione che, per le imprese, siano PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costiuisca l'attività commerciale e/o industriale principale. I membri o soci che
esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1
lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni
locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di segui to anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
I membri di cui all'art. 1, co.3, L. 196/2009 che ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.Lgs. 117/2017 risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di
"ente del Terzo Settore", non potranno in ogni caso assumere la direzione, il coordinamento o il controllo della Fondazione. I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, con
l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto
dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso , allegato alla delibera 727/2022 emanato da ARERA (L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in
merito ai meccanismi di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata), individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia
condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. 199/2021. Pertanto, la Fondazione, nella persona
del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme
di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il
DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii. La Fondazione può demandare il ruolo di
delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento. La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di
Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa
incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.
Articolo 3 - Attività diverse strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve
o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti
pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali
ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità
e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a
quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle
iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della
generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi
operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le
attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle
di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita
di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui la Fondazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio
di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eventualmente detenuti dalla Comunità in qualità di produttore e in eccedenza rispetto all'energia condivisa, la Fondazione
può concludere accordi con grossisti e trader. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dell'art. 16-bis del
DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di
finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel
rispetto della normativa vigente.
Articolo 4 - Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione in materia.
Articolo 5 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori
Promotori e dai Fondatori e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed
espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Articolo 6 - Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o
da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi eventuali contributi e incentivi.
Le risorse (con tale termine deve intendersi il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) della Fondazione saranno impiegate per
il funzionamento della Fondazione stessa ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salvo la specifica destinazione dei fondi sociali
di Configurazione. Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le
attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative
interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni
con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione. Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi
delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA
727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto
previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento (il
"Regolamento di Configurazione "), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia
condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (Appendice B delle Regole Operative
adottate con DD n. 22/2024) (la Quota Eccedentaria) dovrà essere destinata a uno specifico fondo sociale, istituito per ciascuna Configurazione per realizzare progetti di finalità sociali
aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese, secondo quanto previsto
nei Regolamenti di Configurazione . In mancanza di adozione del Regolamento di Configurazione specifico, si applica il regolamento tipo adottato dal Collegio dei Fondatori.
Articolo 7 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio
economico di previsione dell'esercizio successivo. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre per l'approvazione al Collegio dei
Fondatori il bilancio consuntivo redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di
Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei
casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti
degli organi della Fondazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno
essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le
risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e
assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi
di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 8 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.
Articolo 9 - Fondatori Promotori
E' Fondatore Promotore il signor PICCININI GIANLUIGI, nato ad Albino (BG) il 30 giugno 1952, codice fiscale PCC GLG 52H30 A163X e residente in Bergamo, via Carlo Serassi n.21.
Articolo 10 - Fondatori
Possono divenire "Fondatori" i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 e il
D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n. 727/2022, il DM MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD
MASE n. 22/2024, che condividono le finalità della Fondazione e che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di
beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la pe della quota che i Fondatori devono versare. I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile
dei Fondatori Promotori adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del
regolamento adottando.
Art. 11 - Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi, il D.Lgs.
n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n. 727/2022, il DM MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con
DD MASE n. 22/2024, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la
produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.
Possono far parte della Fondazione, in qualità di Partecipanti, tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia
che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Diretti va 2018/2001, ivi compresi e il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per
essere membri della comunità energetica. Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 possono appartenere alla Fondazione, in qualità di Partecipanti, anche soggetti
per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso , purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.
I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente
impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottato. In caso di rigetto, l'aspirante Partecipante può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione ai
Fondatori Promotori o al Collegio dei Fondatori, ove istituito, che delibera sull'accoglimento dello stesso nei successivi 30 giorni. L'ammissione è fondata sui requisiti richiesti per la
partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali ai
propri membri. Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la periodicità della quota che i partecipanti devono versare.
Art. 12 - Diritti e doveri
La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale , compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia e che per essi sia possibile in
ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli
investimenti sostenuti, secondo quanto previsto all'art. 13. Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima
quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di autoconsumo diffuso di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD,
individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi
dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021. Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia
elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni
applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022,
ss.mm.ii.. La Fondazione, con determina del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, ove istituito, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo,
a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento. La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri, in qualità di consumatori finali,
abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del D.M. MASE 7.12.2023, n. 414 e le dalle "Regole
operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23
Febbraio 2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente. Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Fondatori,
dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al
servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle
relative disposizioni attuative (c.d. "Configurazioni "), in base alla cabina primaria di riferimento. Fermo restando che i Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti possono
appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione , nel caso in cui i membri siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie , al momento
dell'adesione potrà essere indicata la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente
alla Cabina Primaria in cui è titolare di più
punti di connessione. All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori dovranno:
- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica
Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle
partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati;
- versare la quota associativa annuale, deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e diversificata per tipologia di Partecipante.
Articolo 13 - Esclusione e recesso
La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione assunta a maggioranza per teste, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento
degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11. I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con
effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali
corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. I Fondatori Promotori
non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Possono tuttavia recedere dalla stessa Fondazione con effetto dall'esercizio successivo a quello in cui viene esercitato il
recesso.
Articolo 14 - Organi della Fondazione
Sono organi necessari della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Fondatori;
- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- i Comitati di Configurazione;
- il Revisore Legale, se necessario;
- l'Organo di Controllo.
Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali,
scientifici e culturali adeguati. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello
svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.
Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, incluso il Presidente. Il numero dei membri è stabilito dai Fondatori Promotori o dal Collegio dei Fondatori,
ove istituito, prima della nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:
- 1 membro, quando il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, ovvero 2 membri, quando il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, dall'Assemblea;
- I restanti membri dal Collegio dei Fondatori. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio
successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. In caso di revoca o dimissioni il
soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza
prevista per il Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- approvare i regolamenti della Fondazione, in particolare i Regolamenti di Configurazione , come definiti all'art. 6, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di
riferimento;
- deliberare in merito alla destinazione degli importi versati nel fondo sociale per ciascuna Configurazione , previo parere vincolante relativo del Comitato di Configurazione , nel
rispetto del Regolamento di Configurazione di riferimento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei Fondatori, fermo restando che il fondo sociale dovrà essere destinato a
realizzare progetti con finalità sociali sui territori della Configurazione ;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. MASE 07/12/2023, n. 414,
anche attraverso il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso della Fondazione;
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per il servizio per l'autoconsumo diffuso , nei termini e con le
modalità previste dalla Delibera ARERA 727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, previo
parere vincolante dei Comitati di Configurazione . Il mandato allo svolgimento della funzione di referente potrà essere conferito in sede di Regolamento di Configurazione ;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
- istituire i comitati tecnici di progetto all'interno del Comitato Scientifico;
- definire mediante regolamento le Configurazioni in cui sono suddivisi i membri, ai sensi dell'art. 12;
- istituire i Comitati di Configurazione , per ciascuna Configurazione ai sensi dell'art. 20;
- deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- proporre eventuali modifiche statutarie, sottoposti all'approvazione a maggioranza del Collegio dei Fondatori;
- proporre al Collegio dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione;
- deliberare l'entità della quota associativa annuale, anche differenziandola per tipologia di Partecipante;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria
iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni
sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la
riunione totalitaria. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda
convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima
convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai
Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisita la decisione favorevole della
maggioranza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di
assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza,
purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e
trasmettere documenti.
L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il
verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica. Delle riunioni del Consiglio è redatto
apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Articolo 16 - Collegio dei Fondatori
Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Fondatori Promotori.
Il Collegio dei Fondatori:
- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei membri la cui nomina è riservata all'Assemblea;
- nomina il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- nomina tre membri del Comitato Scientifico;
- nomina l'Organo di Controllo e, se necessario, il Revisore Legale;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8,
31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il
contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria e il regolamento tipo per la destinazione di tali importi, applicabile in mancanza di
adozione di Regolamento di Configurazione specifico;
- delibera sullo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione e la fusione della Fondazione;
- delega la funzione di referente che spetta alla Fondazione per il servizio per l'autoconsumo diffuso per ciascuna Configurazione , nei termini e con le modalità previste dalla
Delibera ARERA n. 727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma. Le convocazioni sono
inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa
la riunione totalitaria.
Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza, rispettivamente, dei Fondatori e dei Fondatori Promotori. Le delibere, salvo diversa
disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice
Presidente, ove nominato. Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente
art.15. Fino all'istituzione del Collegio dei Fondatori, le relative competenze spettano al Fondatore Promotore.
Articolo 17 - Presidente della Fondazione - Vice Presidente
Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del
mandato del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In via generale, intrattiene rapporti con
le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione
e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di
questo nella sua prima riunione;
- convoca e presiede le riunioni del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e al consiglieri delegati, nell'ambito dei
poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.
Articolo 18 - Assemblea
L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti. Ciascuno ha diritto ad un voto.
L'Assemblea provvede a:
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito all'art.15;
- nominare due membri del Comitato Scientifico;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri
del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15.
L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può
stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove
nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità
non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15.
Articolo 18 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea e dal Collegio dei Fondatori secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso di una specifica
e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del sogget che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o
dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.
Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne
richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.
Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo dele-
gato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del
Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia
in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15
Articolo 20 - Comitati di Configurazione
I Comitati di Configurazione sono istituiti per ciascuna Configurazione . Ciascun Comitato di Configurazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. Il numero dei membri è determinato
dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'istituzione del Comitato. Nel caso di Configurazione con un numero di membri inferiore a 3, sono di diritto membri del Comitato di Gestione
tutti i membri della Configurazione . Nel caso di Configurazioni con un numero di membri pari o superiore a 3, i membri del Comitato di Configurazione sono nominati come di seguito:
- due membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento. In questo caso, si applica quanto previsto all'art. 18 per la convocazione e la
votazione;
- i restanti membri dal Collegio dei Fondatori.
I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto
che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.
I Comitati di Configurazione nominano al loro interno un Delegato, con funzioni di raccordo con gli altri organi della Fondazione e che provvede a convocare e presiedere le riunioni
dei Comitati di Configurazione .
I Comitati di Configurazione rilasciano:
- pareri non vincolanti al Collegio dei Fondatori sugli indirizzi generali della Fondazione e sulle linee di indirizzo per la destinazione della Quota Eccedentaria;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione e in merito alla destinazione del fondo sociale della Configurazione , nel rispetto degli
indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento.
I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.
Articolo 21 - Organo di Controllo e Revisore Legale
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo è nominato dal Collegio dei Fondatori. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto,
alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e
2399 del codice civile. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e
sono riconfermabili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Collegio dei Fondatori, la
revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017
ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni
del Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma
dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata, qualora non attribuita all'Organo di Controllo, da un Revisore
legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
Articolo 22 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il Liquidatore, previo parere
positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe
a quelle della Fondazione o comunque a fini di pubblica utilità, prioritariamente operanti nello stesso territorio o secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a
favore della Fondazione si estinguono.
Articolo 23 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs.199/2021, del Codice Civile, e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 24 - Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare (se del caso) nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto
previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del
bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.
firmato: Piccinini Gianluigi
firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)